Industria Pirotecnica. Stretta del Ministero dell’Ambiente, di fatto obbligatoria l’adesione al CoGePir per la gestione dei rifiuti in Italia
Una nota ufficiale del MASE rende di fatto obbligatoria l’adesione al CoGePir (Consorzio Gestione Pirotecnici) per tutti i produttori e importatori. Previste sanzioni penali e amministrative per chi non si conforma.
Roma, 29/04/2026 – Una svolta decisiva per l’intero settore pirotecnico in Italia. Con una risposta formale a un interpello avanzato dalla Provincia di Bolzano, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha stabilito un principio inderogabile: nessun produttore o importatore di articoli pirotecnici può operare sul mercato nazionale senza aver prima aderito a un sistema, individuale o collettivo, per la gestione del fine vita dei propri prodotti.
Questa precisazione, che chiude una significativa falla normativa finora sfruttata da alcuni operatori, si fonda sul principio di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Tale principio obbliga chi fabbrica o introduce un bene sul mercato a farsi carico del suo intero ciclo di vita, compreso il complesso smaltimento finale.
La decisione ministeriale rende di fatto obbligatoria l’adesione all’unico sistema oggi formalmente riconosciuto con Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2026: il consorzio CoGePir. Sebbene la normativa preveda in teoria anche la possibilità di un sistema individuale, l’adesione a un sistema collettivo come il CoGePir diventa l’unica via concretamente percorribile.
La gestione dei rifiuti pirotecnici, infatti, è un’attività ad altissimo rischio e complessità, regolata da norme stringenti sia del Testo Unico Ambientale sia del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Per un singolo operatore, creare da zero una filiera nazionale tracciata, autorizzata e sicura per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti esplodenti comporterebbe costi economici e oneri burocratici proibitivi. Un sistema consortile, invece, permette di mutualizzare questi oneri, le responsabilità e le complesse procedure, garantendo una gestione a norma di legge su tutto il territorio.
La violazione di questo obbligo non costituisce una semplice irregolarità amministrativa. Chi immette sul mercato prodotti senza garantire la gestione dei relativi rifiuti può incorrere nel reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi, punito severamente con l’arresto fino a due anni e ammende che possono raggiungere i 26.000 euro, oltre alla confisca dei beni.
“Questa presa di posizione del Ministero è un atto fondamentale per la sicurezza pubblica e la tutela ambientale,” commenta Piervittorio Trebucchi, Direttore Generale del CoGePir. “La gestione dei rifiuti derivanti da prodotti pirotecnici richiede una filiera tracciata e autorizzata che solo un sistema strutturato può garantire. D’ora in poi, chi vende articoli pirotecnici in Italia ha una sola strada: dimostrare di gestire correttamente i propri rifiuti, aderendo a un sistema riconosciuto.“
A garanzia della massima trasparenza, l’interpello e la risposta integrale sono stati resi pubblici dal MASE e sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione dedicata alle Informazioni Ambientali.
Per un importatore già attivo sul mercato che deve regolarizzare la propria posizione, la procedura segue un percorso logico e documentale ben preciso, finalizzato a entrare nel sistema consortile e mettersi in regola con gli obblighi di legge.
Quali procedure specifiche deve seguire un produttore/importatore per aderire al Consorzio Gestione Pirotecnici?
Dato il chiarimento del Ministero, regolarizzare la propria posizione non è solo consigliabile, ma un’azione urgente e necessaria per poter continuare a operare legalmente. Ecco i passaggi specifici che un importatore attivo deve intraprendere:
Fase 1: Contatto e Adesione Formale al CoGePir
Il primo passo è avviare il processo di iscrizione al consorzio.
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Invio dell’Istanza di Ammissione: L’importatore deve inviare una richiesta formale di ammissione al Consorzio CoGePir. Questa istanza, firmata dal legale rappresentante dell’azienda, va trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo ufficiale del consorzio: cogepir@pec.it.
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Documentazione da Allegare: Alla PEC devono essere allegati alcuni documenti fondamentali:
- Visura Camerale (Iscrizione alla CCIAA): Un certificato recente che attesti l’iscrizione dell’azienda alla Camera di Commercio, da cui risultino i dati anagrafici, la sede legale e il legale rappresentante.
- “Dichiarazione di Immesso”: Questo è un documento cruciale. Si tratta di un riepilogo che dettaglia la quantità e la tipologia di tutti i prodotti pirotecnici che l’azienda ha importato e immesso sul mercato italiano nell’anno precedente. Questo dato serve al consorzio per fini statistici e per calcolare il contributo ambientale dovuto.
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Delibera di Ammissione: Una volta ricevuta la richiesta, il Consiglio di Amministrazione del CoGePir la valuterà e delibererà l’ammissione del nuovo socio.
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Pagamento della Quota Associativa: Per finalizzare l’iscrizione è previsto il pagamento di una quota associativa “una tantum” (si paga una sola volta). Questa quota copre i costi amministrativi di iscrizione.
Fase 2: Obblighi Operativi e Contributivi
Una volta diventato socio, l’importatore deve adempiere a degli obblighi continuativi, che sono il cuore del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore.
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Calcolo e Versamento del Contributo Ambientale: Questo è l’aspetto più importante. L’importatore dovrà versare al CoGePir un contributo ambientale per ogni prodotto pirotecnico che immette sul mercato.
- Come si calcola: L’importo del contributo è calcolato in base alla quantità, al peso e alla tipologia dei prodotti importati. Il consorzio fornisce le tabelle e le modalità di calcolo precise.
- A cosa serve: Questo contributo finanzia l’intera filiera di gestione del “fine vita” del prodotto: la raccolta, il trasporto sicuro (che richiede autorizzazioni speciali), lo stoccaggio in depositi autorizzati e la distruzione finale presso impianti specializzati.
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Dichiarazioni Periodiche: L’importatore dovrà presentare al consorzio delle dichiarazioni periodiche (es. trimestrali o annuali) sull’immesso sul mercato. Queste dichiarazioni sono la base per il calcolo del contributo ambientale da versare per quel periodo.
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Applicazione del Contributo in Fattura: L’importatore è tenuto a esporre il contributo ambientale in fattura ai propri clienti (distributori, rivenditori), garantendo trasparenza lungo tutta la filiera. Questo dimostra che il prodotto è gestito legalmente.
In sintesi, la regolarizzazione è il processo formale che inizia con una PEC e si concretizza con l’assunzione di responsabilità economiche e operative. Viste le sanzioni penali, è un’azione da intraprendere con la massima urgenza per evitare di operare in una condizione di illegalità.
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